Art. 4.
(Piano nazionale per le politiche giovanili).

      1. Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, è adottato, ogni tre anni, il Piano nazionale per le politiche giovanili.
      2. Il Governo può altresì avvalersi, nella predisposizione del Piano di cui al comma 1, del supporto delle amministrazioni dello Stato aventi specifiche competenze nell'ambito delle politiche giovanili e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni.
      3. Il Piano nazionale per le politiche giovanili individua i princìpi e i criteri generali per la programmazione degli interventi a favore dei giovani e per l'attuazione delle finalità della presente legge. In particolare il Piano individua le linee guida in materia di:

          a) politiche che abbiano la finalità di stimolare processi di partecipazione, autonomia e protagonismo da parte dei giovani nonché di garantire spazi e forme di rappresentanza giovanile per una proficua collaborazione nell'individuazione e nella programmazione delle politiche giovanili nazionali e regionali;

          b) politiche nazionali di accesso al credito, alla casa, alla cultura, all'informazione, al lavoro e agli studi universitari, prevedendo pari opportunità e condizioni per tutti i giovani;

          c) interventi finalizzati ad aumentare la partecipazione dei giovani alla vita istituzionale e politica, promuovendo una politica tesa a un ricambio generazionale;

          d) promozione e salvaguardia dei diritti dei giovani, promuovendo una politica che garantisca loro un accesso facile e

 

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immediato alle informazioni e alla tutela dei diritti stessi;

          e) politiche tese a sviluppare ed elevare la qualità del mercato del lavoro, rendendo il lavoro flessibile una forma contrattuale tutelabile e conciliabile con la vita familiare;

          f) interventi finalizzati a costruire un sistema sociale attivo e dinamico, che garantisca ai giovani l'opportunità di progettare la propria vita con maggior autonomia e libertà;

          g) una politica sanitaria che favorisca la prevenzione e la tutela di patologie e malattie che colpiscono particolarmente i giovani;

          h) programmi e servizi per l'autonomia, il tempo libero, la socializzazione e la creatività giovanile, valorizzando l'esperienza dell'educazione formale e non formale svolta sul territorio nazionale;

          i) sviluppo di reti e di strutture informative per i giovani, anche attraverso l'uso delle nuove tecnologie;

          l) interventi finalizzati alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio culturale, delle tradizioni e della storia nazionale ed europea;

          m) attività di volontariato e di sviluppo delle pari opportunità per le giovani donne e i giovani uomini;

          n) attività sportive e turistico-ricreative;

          o) programmi di scambio internazionale, interreligioso e interculturale;

          p) programmi di educazione al rispetto della vita, alla solidarietà e alla tolleranza.

      4. Al finanziamento degli interventi previsti dal Piano nazionale per le politiche giovanili si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 9.

 

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